LEGGE 4 febbraio 1958 , n. 23
Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base, ai
vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di
lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15
aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti
ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai
lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi
quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di
case popolari;
l'indennita' di contingenza di cui all'art. 1 del decreto-legge
22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'art. 2 della legge 20
novembre 1951, n. 1323, e dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n.
109;
l'indennita' di caro vita di cui al decreto-legge luogotenenziale
2 novembre 1944, n. 303;
l'indennita' di caro pane di cui al decreto-legge 7 luglio 1948,
n. 1093;
sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una
unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1
gennaio 1957.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1970, n. 161
(in G.U. 1a s.s. 25/11/1970, n.299) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22
aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20
novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n.
109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in
cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella
retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in
misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile
inferiore al minimo stabilito per legge."
Art. 2. Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'articolo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957. Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potra' essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.
Art. 3. Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si fara' riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella. L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sara' fatto con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.
Art. 4. Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennita' supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennita' supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957.
Art. 5. Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, e' dovuta una indennita' di anzianita' pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennita' supplementari ((di cui all'art. 4)) ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).
Art. 6. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dello immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'art. 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Art. 7. Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce. ALLEGATO. Scala mobile (valore del punto). Portieri: prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto-Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo).............. L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania - escluso Napoli-, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo- ((Sardegna)))............ L. 13,10 Addetti alle pulizie: prima zona........................................ L. 14,30 seconda zona...................................... " 12,30 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA