LEGGE 5 gennaio 1953 , n. 4
Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della
corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con
esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere
indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore,
il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e
tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta
retribuzione, nonche', distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del
datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le societa' cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto
di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci
dipendenti.
Art. 2. Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Art. 3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.
Art. 4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica: a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome; b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni; c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000; d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Art. 5. ((1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.)).
Art. 6. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dall'Ispettorato del lavoro. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI