La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Piano di interventi contro l'AIDS)
1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare
quando necessitano di ricovero ospedaliero, e' autorizzata
l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano
ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS.
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,
l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il
sostegno dell'attivita' del volontariato, attuati con le modalita'
previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale
riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanita';
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la
realizzazione di spazi per attivita' di ospedale diurno e
l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed
istituti previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi, con
priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale
realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che
periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle
conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie
infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale
laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori
negli ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti di cui
all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale
attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13
settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120
miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie
infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da
tenersi fuori dell'orario di servizio, con obbligo di frequenza e
corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni
lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;
e) potenziamento di servizi di assistenza ai tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unita' di personale sanitario e
tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno
1990;
f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unita' di
personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore
di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di
sanita' previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II
lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono
incrementate, a partire dal 1' gennaio 1991, rispettivamente di
4,20,5,5,5, e 20 unita'. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5
milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanita' sono
adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma
terzo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 519, in modo da
assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000
milioni. Le unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV,
portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell'ultimo quinquennio.
2. Le unita' sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,
finalizzati a garantire idoena e qualificata assistenza nei casi in
cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la
dimissione dall'ospedale e la presecuzione delle occorrenti terapie
presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo
mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale
infermieristico del reparto ospedaliero da cui e' disposta la
dimissione che operera' a domicilio secondo le stesse norme previste
per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto
stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la
collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale
infermietistico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a
domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le
regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive
esigenze entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60
miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, puo' essere
attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni
assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale
infermieristico convenzionato che operera' secondo le indicazioni dei
responsabili del reparto ospedaliero. Le modalita' di
convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.
3. Gli spazi per l'attivita' di ospedale diurno, da realizzare
secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente
aggregati alle unita' operative di degenza, nel rapporto di un posto
di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza
ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard
di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unita'
sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli
ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e
alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV,
nonche' criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al
comma 2 e sugli organici relativi.
4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adegua-
mento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative
stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere realizzati
anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i
piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettive e
documentate condizioni epidemiologiche.
5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera b),
si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi
e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo
abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto
del ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
Sanita'. Alla relativa gestione si provvede con le modalita' di cui
al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.
All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250
miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione
alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi
autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario
nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.
7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato
di previsione del Ministero della sanita'.
Art. 2.
(Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione)
1. In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in
materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base
del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano
triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in
relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia,
all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province
autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il
termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi
di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per
malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide
sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.(1)
3. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi,
suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle
localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare.
Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea
qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in
concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti
all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa
esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'.
La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e'
implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con
il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal
Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici.
4. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento
di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le
operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le
espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed
istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla
contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i
concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di
penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del
rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )).
6. Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti
di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche
cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in
possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e
tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza
e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere
da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede
utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa
vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti
di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e
forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero
e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli
impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per
immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei
centri ospedalieri di piu' alta qualificazione.
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492 )).
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in
G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990,
n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le
Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".
Art. 3.
(Conferenze regionali)
1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge, il Ministro della sanite' promuove,
d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale
partecipano i responsabili dei competenti uffici delle
amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque
tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni,
concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni
dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo
convocata.
3. L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad
essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e
quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni.
4. In assenza di unanimita' e su motivata richiesta del Ministro
della sanita', si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale
decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3. ((1))
5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre
1982, n. 646, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di
inedificabilita' e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli
previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e
storico-monumentale.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in
G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province
autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".
Art. 4.
(Norme in materia di personale)
1. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti
di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per
malattie infettive e nei laboratori nel triennio 1990-1992, si
provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubbliche
selezioni regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita
commissione nominata dall'assessore alla sanita' della regione o
provincia autonoma e composta dallo stesso assessore o da un suo
rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore
universitario titolare di cattedra di malattie infettive, da un
rappresentante dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un
funzionamento dirigente del Ministero della sanita' designato da
Ministro, da un medico di ruolo in posizione apicale, incluso
nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da
un funzionario della carriera amministrativa della regione o
provincia autonoma, con funzioni di segretario. Si applicano alle
selezioni i criteri di valutazione dei titoli previsti dalle vigenti
disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi con particolare
considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita'
svolte nel settore delle infezioni da HIV. Il bando per la prima
selezione e' emanato, per i posti disponibili, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso
di inadempienza, il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge 23 ottobre 1985, n. 595.
2. Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti
disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non
medico nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nel
triennio 1990-1992 si provvede mediante pubbliche selezioni per
titoli presso ciascuna unita' sanitaria locale. Si applicano a tali
selezioni le norme vigenti per i corrispondenti pubblici concorsi, in
materia di composizione delle commissioni esaminatrici e di criteri
di valutazione dei titoli, con particolare considerazione,
nell'ambito del curriculum formativo, alle attivita' svolte nel
settore delle infezioni da HIV.
3. Le unita' sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di
formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i
reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento
ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attivita' di assistenza,
ai problemi psicologici e sociali e a qualli che derivano dal
collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio
decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonche'
le modalita' di erogazione dell'assegno da corrispondere ai
partecipanti.
4. Con le stesse procedure previste dal presente articolo si
provvede alla assunzione delle unita' di personale sanitario e
tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del personale dei
laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del
personale occorrente per l'adeguamento degli organici nei reparti di
cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni di cui
al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle
specifiche discipline.
5. Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli
interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti
previsti nelle piante organiche, le unita' sanitarie locali possono
provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per
chiamata diretta di infermieri professionali con rapporto di lavoro a
tempo parziale, da reperirsi tra gli infermiere professionali in
quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'eta' per il
pensionamento. Le assunzioni per chiamata diretta sono possibili solo
qualora le procedure di reclutamento per titoli previste dal comma 2
non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il
reclutamento per chiamata diretta e' effettuato sulla base di
graduatorie per titoli. Il rapporto di lavoro e' disciplinato con
contratto di diritto privato a tempo determinato e' con la tutela
previdenziale propria di tale tipo di rapporto.
6. L'assunzione ha luogo sulla base di graduatorie predisposte dai
coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi
previsti dalle vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di
carriera, di studio ed accademici.
7. Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale
viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 5
Accertamento dell'infezione
(( 1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della relativa dignita'. ))
2. Fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica
nazionale dei casi AIDS conclamato e le garanzie ivi previste, la
rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere comunque
effettuata con modalita' che non consentano l'identificazione della
personale. La disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e
statistiche e' emanata con (( decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali )) che dovra'
prevedere modalita' differenziate per i casi di AIDS e i casi di
sieropositivita'.
3. Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad
analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di
necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di
accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi
epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati
resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla
identificazione delle persone interessate. (2)
4. La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici
diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data
esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
5. L'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di
discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo
svolgimento di attivita' sportive, per l'accesso o il mantenimento di
posti di lavoro. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiaratato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo e quinto comma,
della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non
prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita'
all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attivita'
che comportano rischi per la salute dei terzi."
Art. 6.
(Divieti per i datori di lavoro)
1. E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo
svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in
persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositivita'.
2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel
comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6. (1)
(Divieti per i datori di lavoro)
1. E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo
svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in
persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositivita'.
2. Si applica alle violazioni delle disposizioni contenute nel
comma 1 il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 7.
(Protezione dal contagio professionale)
1. Il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emana, sentiti la Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'Istituto superiore di
sanita', un decreto recante norme di protezione del contagio
professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private.
Art. 8.
(Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal
Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte
i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione,
del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e
giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.
2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la
attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure
necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle
evoluzioni della epidemia da IIIV. ((3))
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da
HIV.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 8, comma
1) che "Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del
soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui
all'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135."
Art. 9.
(Programmi delle regioni e delle province autonome)
1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f),
e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da
parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi,
il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il
compimento degli atti necessari.((1))
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in
servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie
locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di
coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla
lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di
pianificare gli interventi di informazione e formazione. La
responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico
che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni
di primario di malattie infettive.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in
G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro
della Sanita' l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella
parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano
in proposito preventivamente sentite".
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI