Titolo I
INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE
INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E
LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3
febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, e' corrisposta fino ad
un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili
eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro,
per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di
integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la
medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata
concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
normale attivita' lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi
non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un
biennio.
Art. 2.
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale
l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita
domanda nella quale devono essere indicati la causa della sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il
numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La
domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla
fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale
non puo' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a
danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del
diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente
alla integrazione salariale non percepita.
L'imprenditore e' tenuto a registrare sul libro paga o su documenti
equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun
lavoratore.
L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza
sociale nei termini e secondo le modalita' stabilite dallo stesso
istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito
l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati o con la
specificazione del mezzo di pagamento, nonche' con l'indicazione del
periodo e degli altri dati che saranno richiesti dallo istituto
medesimo.
Art. 3.
L'integrazione salariale e' disposta da una commissione
provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da
un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre
rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli
imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia.
La sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, cura
l'attuazione del provvedimento.
Per ciascun componente della commissione provinciale puo' essere
nominato un supplente.
Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai
componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della
legge 20 maggio 1975, n. 164.
Art. 4.
Avverso il provvedimento della commissione provinciale e' ammesso
il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale
di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e
all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.
Il ricorso puo' essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla
data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla
seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione,
abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a
verbale.
Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale
decide in via definitiva.
Art. 5.
I periodi di sospensione per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
diritto alla pensione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per
la determinazione della misura di questa fino ad un massimo
complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del
lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base
della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 6.
Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di
integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva
prestazione lavorativa.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro si provvedera' a determinare
il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della
Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di
malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri
derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente
comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.
Art. 7.
Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro, si dimette perche' assunto in altra azienda
dello stesso settore di attivita', non perde il diritto alla
integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto
di lavoro.
Art. 8.
I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970,
n. 14, e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono
elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della
retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in
corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge.
A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di
integrazione salariale e' posto un contributo addizionale pari al 5
per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti. Detto contributo e' versato, in sede di conguaglio, alla
gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni. Il
contributo addizionale non e' dovuto quando l'integrazione salariale
e' corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro
determinate da eventi oggettivamente non evitabili.
Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di
ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio
dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma
possono essere modificate mediante decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio
1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.
Tale modifica e' obbligatoria quando la differenza tra le entrate e
le uscite delle contabilita' separate della gestione speciale
dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per
cento.
Titolo II
TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI
LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI
Art. 9.
Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in
vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche
artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione
del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di
personale, e' corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione
nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
((Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia)).
Art. 10.
L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione e'
pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, la quale e'
determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene
rapportando all'orario di 40 ore settimanali la retribuzione media
oraria assoggettata a contribuzione nelle ultime quattro settimane
per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 febbraio 1980, n. 33 ha disposto (con l'art. 3,comma 1)
che a decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del
trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo e'
elevato dai due terzi all'ottanta per cento. L'importo del
trattamento non puo' superare l'ammontare mensile di L. 600.000.
Art. 11.
Il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto dal giorno
dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso
in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello
di licenziamento, il trattamento speciale e' corrisposto dal primo
giorno di disoccupazione.
Agli operai che hanno i requisiti lavorativi previsti dall'articolo
9 della presente legge il trattamento speciale e' corrisposto anche
per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente
prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato
richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per
motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il
licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi
dall'inizio della sospensione.
In tale caso il trattamento speciale decorre, anche in mancanza
dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio
della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del
datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si
riferiva la domanda di integrazione salariale.
Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla
presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente
precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del
trattamento medesimo.
Art. 12.
Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia,
dichiarate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica, per l'industria, il commercio e
l'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione e'
corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.
L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente
comma.
((COMMA ABROGATO DALLA L.23 LUGLIO 1991, N. 223)).
Art. 13.
Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il
diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni
dalla data del licenziamento.
Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale
anche l'eventuale diritto all'indennita' ordinaria si prescrive nel
termine di cui al primo comma.
Art. 14.
Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto
all'indennita' ordinaria di disoccupazione, quest'ultima e'
trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento
speciale e il relativo importo e' devoluto alla gestione speciale di
cui all'articolo seguente.
Art. 15.
Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente
legge e' istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale
dell'edilizia cui e' preposto il comitato speciale dell'assicurazione
per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni e dei
ricorsi relativi all'applicazione della presente legge i
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al
comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di
lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative nell'ambito nazionale.
Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:
a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini
anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50
per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai,
sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di
paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la
misura del predetto contributo e' variata con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da
emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze
finali della gestione dell'anno precedente.
La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga
successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata
attuata la variazione;
b) mediante devoluzione degli importi dell'indennita' ordinaria ai
sensi dell'articolo 14 della presente legge;
c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilita'
separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla
gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai
sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n.
12;
d) mediante prelievo in caso di necessita' derivanti dalla
corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12 della presente
legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro, sara' determinato l'ammontare
del prelievo di cui al comma precedente.
Art. 16.
I periodi di disoccupazione per i quali e' corrisposto il
trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai
fini del conseguimento del diritto alla pensione e della
determinazione della misura di questa.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa
sono versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente
articolo 15, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 17.
Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto
compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti
l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle
relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione
stessa e alla materia dei ricorsi
Art. 18.
Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al
fine di procurare indebitamente a se' o ad altri la prestazione
prevista dall'articolo 9 della presente legge e' punito, se il fatto
non costituisce reato piu' grave, con la multa da L. 20.000 a L.
200.000.
Se il reato e' commesso dal datore di lavoro, questi e' punito con
la multa da L. 20.000 a L. 200.000 per ciascun lavoratore cui il
reato stesso si riferisca.
I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della
presente legge sono devoluti alla gestione speciale dell'edilizia di
cui al precedente articolo 15.
Art. 19.
Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai
lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9
della presente legge.
Art. 20.
E' abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.
Art. 21.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 1975
LEONE
MORO - TOROS -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE