La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita'
di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le
stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
77, e successive modifiche e integrazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti degli operai dipendenti da' aziende artigiane, sempreche'
svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale
attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione
del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione
delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia.
Art. 2.
Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a
carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della
retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1
soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo
unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei
contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e
dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate
rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della
retribuzione lorda imponibile."
Art. 3.
La gestione speciale per gli operai: dell'edilizia terra'
contabilita' separate, rispettivamente per il settore dell'industria
e per quello dell'artigianato; per le operazioni inerenti
all'applicazione della presente legge.
Art. 4.
La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende
industriali ed artigiane, potra' essere modificata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in
modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle
prestazioni risultante da ciascuna delle contabilita' di cui
all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilita' di cui
all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della
Repubblica modifichera' la misura dei contributi con effetto
dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei
bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 5.
Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della
presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale
di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963; n. 77, in
sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia; due rappresentanti dei
datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie
interessate.
Art. 6.
La presente legge ha effetto dal 1 dicembre 1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
FERRARI-AGGRADI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO