La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una
delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n.
1115, l'integrazione salariale puo' essere corrisposta per periodi
eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge
stessa.
Detto trattamento e' esteso agli operai dipendenti da imprese
industriali nei casi di conversione aziendale.
La concessione dell'integrazione salariale e' disposta per i primi
6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi
successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione
all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e
di conversione aziendale.
Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le
modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si
estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause
indicate nei precedenti commi. Ai medesimi e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione
mensile spettante al momento della sospensione e comunque non
superiore a lire 200.000. ((1))
Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le
parole: "le industrie boschive e forestali e del tabacco". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 1975, n.164 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga
trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464,
e' ammessa nel limite massimo di sei mesi"; (con l'art. 15, commi 1 e
2) che "Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto
comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' elevato a L. 300.000.
L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che
sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate."
Art. 2.
I periodi, per i quali e' corrisposto il trattamento di cui
all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della
misura di questa.
Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione
salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa
integrazione guadagni dell'indennita' di anzianita', corrisposta agli
interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo
predetto.
Art. 3.
I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1
della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per se e
per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento
stesso, secondo le norme e le modalita' in atto vigenti per le
gestioni assicurative interessate.
Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennita'
giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le
malattie.
Art. 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223))
Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente
articolo spetta altresi' il diritto all'assistenza sanitaria anche
per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso,
secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.
Art. 5.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con il Ministro per il tesoro e' determinato annualmente un
contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della
gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto
stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente
legge.
Art. 6.
Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20
miliardi e' confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle
disponibilita' eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla
contabilita' di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge
di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potra' essere
aumentato, ove se ne ravvisi la necessita', fino a raggiungere
l'importo di lire 30 miliardi all'anno.
E' devoluta a decorrere dal 1 gennaio 1973 alla Cassa integrazione
guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito
contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della
legge stessa, la cui corresponsione e' prorogata fino al 31 dicembre
1975.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 dicembre 1975, n.689, convertito senza modificazioni
dalla L. 5 febbraio 1976, n.22, ha disposto (con l'art. 1) che "Il
termine del 31 dicembre 1975, stabilito dall'art. 6, secondo comma,
della legge 8 agosto 1972, n. 464, per la corresponsione dell'assegno
istituito dall'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e'
prorogato al 31 dicembre 1977."
Art. 7.
I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo
1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati a lavoro con
preferenza presso aziende che localmente esercitano attivita'
industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i
lavoratori stessi erano occupati.
Il carattere sostitutivo dell'attivita' industriale e l'ambito
territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora
l'attivita' industriale riguardi imprese a partecipazione statale
occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.
Art. 8.
L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in
ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1
e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma
dell'articolo 4:
Spetta altresi' all'ufficio regionale del lavoro individuare le
necessita' di collocamento presso altre aziende industriali della
manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della
formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione
professionale.
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1977, N.675))
Art. 10.
Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto
interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del
precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;
lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;
lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.
Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli
esercizi successivi.
Art. 11.
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della
presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con
corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO -
TAVIANI - VALSECCHI -
MALAGODI - FERRI -
FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA