CAPO I.
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente
pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del
tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle
funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi
ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve
conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita'
dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la
gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle
disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di
previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di
un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli
altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi
integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370.
ART. 2.
(Organi dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
ART. 3.
(Presidente).
1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti
dai seguenti:
"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato
esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto
dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di
amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli
organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia
diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale
istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli
organi collegiali dell'Istituto".
2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di
amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui
al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive
modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale
dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita'
centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai
dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari
dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e
assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa
disposizione di regolamento".
3. Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 4.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che
dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti
dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro,
dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari
dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero
del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro".
2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla
scadenza del mandato.
ART. 5.
(Competenze del consiglio
di amministrazione).
1. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una
terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;
b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri
rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri
rappresentanti dei datori di lavoro;
c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la
nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in
deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti
generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le
funzioni vicarie;
e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali
variazioni a questi ultimi;
f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi
e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla
loro attuazione;
g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui
all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi
il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di
amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari,
nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;
i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed
i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto
all'articolo 1;
l) deliberare sulla dotazione organica;
m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita'
anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696.
2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e abrogato.
ART. 6.
(Composizione del comitato esecutivo).
1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e
composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai
seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio
seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei
lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di
amministrazione".
ART. 7.
(Competenze del comitato esecutivo).
1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere
generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.
2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli
componenti del comitato esecutivo.
3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed
attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a
dirigenti dell'Istituto.
4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad
esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano
comprese nella sfera di competenza degli altri organi di
amministrazione dell'Istituto.
ART. 8.
(Procedure di controllo).
1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti
disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita'
dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali
adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non
espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono
immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1,
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o
modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti
sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di
ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con
motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere
espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non
restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di
chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui
sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i
rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del
consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non
attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli
previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla
gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce
al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato".
ART. 9.
(Controllo sui bilanci).
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci
preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al
bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di
variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione
per le motivate decisioni definitive.
2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro
sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di
previsione e le note di variazione diventano esecutivi.
ART. 10.
(Collegio dei sindaci).
1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimita' e regolarita'
contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e,
nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti
relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e
redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e
sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.
2. Il collegio sindacale e composto da:
a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale,
di cui uno con funzioni di presidente;
b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non
inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice
presidente.
3. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro
supplente.
4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del
consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati
previsti per le varie gestioni.
5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente
alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei
quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti.
6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque
istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio
o di consulenza.
7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro.
8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e
designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice
presidente del collegio.
9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato
della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono
collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra
disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.
ART. 11.
(Responsabilita' degli amministratori).
1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione
da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio
delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di
prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a
decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del
danno.
ART. 12.
(Direttore generale).
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende
all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo
tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle
direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con
voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del
comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone
l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici
e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere
attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal
comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di
vigilanza.
3. Il direttore generale e scelto tra i dirigenti generali
dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai
compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente
della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo
di cinque anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e'
sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario,
che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo
diversa determinazione dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il
presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine
di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del
nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario".
2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita',
nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in
servizio stabilite per il personale dell'Istituto.
ART. 13.
(Competenze dei dirigenti).
1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro
conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che,
comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli
organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per
quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei
programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato
giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento
dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della
tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli
organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli
apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi
demandate.
3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata
dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla
base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che
tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle
attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi
dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica.
4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di
funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa,
determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle
connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla
mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo
di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la
meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10
luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato
o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello
funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello
scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di
perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei
dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture
dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello
Stato e degli altri enti pubblici.
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni,
nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e effettuata per
gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi
consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
ART. 14.
(Modalita' dei dirigenti).
1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti
pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
vitto e per l'alloggio.
2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale
di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di
permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la
locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.
ART. 15.
(Funzionari direttivi).
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere
capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della
ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in
attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base
delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non
riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico
degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.
2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni
funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della
categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono
determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni
medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle
previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e
l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di
criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di
responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la
preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di
ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione
dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare
complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle
strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di
cui al presente comma.
ART. 16.
(Difesa legale).
1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto
convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti
connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta
anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a
carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.
ART. 17.
(Emanazione dei regolamenti).
1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli
concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il
limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1,
l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal
preesistente ordinamento.
ART. 18.
(Progetti speciali).
1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni
legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed
accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze
organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a
termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la
selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante
contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri
per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano
alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di
compensi incentivanti la produttivita'.
3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si
provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle
entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.
((3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale)).
ART. 19.
(Conferimento di incarichi professionali).
1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di
sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle
funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse
finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto
puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza
professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo
compenso e stabilito dal comitato esecutivo.
2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1
personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. (( In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta)).
3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo'
superare le venticinque unita'.
CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA
ART. 20.
(Gestione finanziaria e patrimoniale).
1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e unica per tutte le
attivita' istituzionali relative alla gestioni previdenziali e
assistenziali ad esso affidate come e unico il relativo bilancio.
Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale
nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.
2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a societa' cui
affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di
criteri di economicita' ed efficienza. L'autorizzazione e concessa
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione
dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in
cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta
pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La
costituzione o la partecipazione alle societa' non rientrano
nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi
dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il
bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa,
secondo criteri generali di classificazione, ai fini del
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che,
anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70
tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.
4. Deve altresi' compilare il conto consuntivo generale e, per
ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il
conto consuntivo.(( Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37)). I bilanci preventivi devono essere deliberati
entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si
riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il
31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese
consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano
carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria
copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di
variazione.
5. Le modalita' di formazione e deliberazione dei bilanci e delle
note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione.
7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei
rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato
oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate
decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole
spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del
bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di
un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun
capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si
tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48,
50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639, sono abrogati.
8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali
dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di
regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o
dell'amministrazione committente.
ART. 21.
(Fondi dei lavoratori dipendenti).
1. Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori
dipendenti, oltre al fondo di cui all'articolo 12 del decreto
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e istituita la
gestione di cui al successivo articolo 24. In tale ambito il
consiglio di amministrazione puo' deliberare l'utilizzazione, senza
corresponsione di interessi, degli eventuali avanzi di gestione.
ART. 22.
(Composizione del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori
dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e presieduto dal vicepresidente
dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed e composto,
oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in
seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio
medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei
componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al
consiglio d'amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso. ((9))
-------------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto (con l'art. 42, comma
6) che "Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle
adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali."
ART. 23.
(Competenze del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori
dipendenti ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i
provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi
dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano
le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
2. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 24.
(Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti).
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione
contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione
contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la
cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia
di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo
per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra
forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni,
sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi
afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le
attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso
il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie,
filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici
collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua
attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione
del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma
di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
ART. 25.
(Composizione del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto
scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto
oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei
lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in
seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio
medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti,
nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica
non inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.
ART. 26.
(Competenze del comitato amministratore
della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 25 ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurarne l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione; si applicano le norme sui termini di cui
all'articolo 47, commi 3 e 4;
f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
2. Tutte le competenze gia' attribuite ai preesistenti comitati
preposti alle gestioni di cui all'articolo 24 sono trasferite al
comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti.
3. I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in
materia di prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al
comitato amministratore della gestione di cui all'articolo 24.
Le autorizzazioni alle proroghe di cui all'articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, per i periodi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono concesse dalle commissioni di cui
all'articolo 8 della medesima legge.
ART. 27
(Contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi).
1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi e destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per
il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni
economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al
finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con
la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui
all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n.
692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e
all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
ART. 28
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla
gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli
assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'articolo 9 della
legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed
integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
ART. 29
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 28 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione
dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da cinque
rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei
mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i terreni in
colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle associazioni di
categoria piu' rappresentative a livello nazionale e da un
rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.
ART. 30
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e
integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della
gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
ART. 31
(Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani).
1. A decorrere dal I gennaio 1989 la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio
1959, n. 463, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani".
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
ART. 32
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 31 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto,
oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.
ART. 33
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).
1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della
legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e
integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della
gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
ART. 34
(Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal I gennaio 1989, la gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti degli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di
"Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali."
2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga
le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.
ART. 35
(Composizione del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attivita' commerciali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto,
oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli esercenti
attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti,
da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle associazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 1, comma 201)
che "La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo
35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un membro in
rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196, designato dalla
associazione di categoria maggiormente rappresentativa."
ART. 36
(Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali).
1. Il comitato amministratore, di cui all'articolo 35, ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di
riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio
di amminitrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del
tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo, con le
modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per
assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione o concernenti in genere, l'attuazione della
legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e
integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della
gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
ART. 37
(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali).
1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno dalle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e assunto dallo Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge
18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale
di statistica(( incrementato di un punto percentuale)); ((4))
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per
legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi
compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e
l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i
quali e previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di
disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni
altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati
dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970,
n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20
marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le forze armate
alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti
gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato
previsti da disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui
all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di
cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'articolo
27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'articolo 11 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della
progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d ) ed e) del
comma 3 e stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno
1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1› gennaio
1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime,
nonche' delle relative spese di amministrazione e assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita
con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti
di solidarieta' delle altre gestioni.
7. il bilancio della gestione e unico e, per ciascuna forma di
intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi
dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi
di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro
destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui
alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che" Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma
3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' determinato in
lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi
della predetta lettera c)."
ART. 38
(Composizione del comitato amministratore della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali).
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un
comitato amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da
un vicepresidente dallo stesso delegato e composto, oltre che dal
presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di
amministrazione integrati da due altri funzionari dello Stato in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti dei
comitati amministratori di cui ai precedenti articoli 22, 25, 29, 32
e 35, o da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi
presidenti.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente
stesso.
ART. 39
(Competenze del comitato amministratore della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali).
1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 ha i seguenti
compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e
consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle
prestazioni a carico della gestione, nonche' sull'andamento della
gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne
l'equilibrio; le proposte sono trasmesse al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con proprio
parere motivato;
c) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o
dal comitato esecutivo.
ART. 40
(Fondo sociale).
1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di
cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1
derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno
di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla
gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
ART. 41
(Equilibrio finanziario delle gestioni).
1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario
delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione
dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche
attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.
CAPO III
ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO
ART. 42
(Comitati regionali dell'INPS).
1. Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"In ogni capoluogo di regione e istituito un comitato regionale
dell'Istituto composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in
rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in
rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli
esercenti attivita' commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato
regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un
funzionario del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione".
2. Il terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma sono nominati
su designazione delle rispettive confederazioni sindacali piu'
rappresentative a carattere nazionale".
3. Il quinto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.
ART. 43
(Competenze dei comitati regionali).
1. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) coordinare l'attivita' dei comitati provinciali costituiti
nell'ambito della circoscrizione regionale;
b) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del
coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attivita'
e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza
sociale;
c) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli
altri organismi similari al fine di fornire informazioni
sull'attivita' dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere
le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;
d) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una
relazione in ordine all'attivita' svolta ed agli obiettivi da
perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale;
e) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza
del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di
previdenza; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47,
commi 3 e 4;
f) svolgere i compiti ad esso assegnati dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
2. Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresi' i
compiti attribuiti al comitato provinciale.
3. Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle
d'Aosta adotta le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
46.
ART. 44
(Composizione dei comitati provinciali).
1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Presso ogni sede provinciale dell'Istituto e istituito un comitato
composto da:
1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione o il direttore dell'ispettorato provinciale del lavoro.
Il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute da un
funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non
inferiore a primo dirigente;
5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato il
quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo
dirigente;
6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto".
ART. 45
(Organi collegiali periferici dell'INPS).
1.Dei comitati provinciali di cui all'articolo 44 fa parte,
limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un
rappresentante delle amministrazioni di ciascuna delle provincie
autonome.
2. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e per quanto concerne la regione
Sicilia dalla legge 11 agosto 1972, n. 466.
3. I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge proseguono la loro attivita' fino
all'emanazione del decreto di nomina dei nuovi organi.
ART. 46
(Contenzioso in materia di prestazioni).
1. Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso
i provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le
prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto;
b) le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi
comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei
dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con
lavorazione, ancorche' parziale, in sotteraneo;
d) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria;
e) la pensione sociale;
f) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la
maternita';
g) i trattamenti familiari;
h) l'assegno per congedo matrimoniale;
i) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai
privati.
2. I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad
eccezione di quelle di cui alle lettere b ) ed e), sono decisi da una
speciale commissione del comitato provinciale composta dai membri di
cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. come
sostituito dall'articolo 44 della presente legge.
3. I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e,
limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi,
alla lettera f) del comma 1, sono decisi da speciali commissioni del
comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli
artigiani e del rappresentante degli esercenti attivita' commerciali
in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4,
5 e 6 del primo comma dell'articolo 34 del decreto del presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'articolo 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti
delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro.
4. I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal
comitato provinciale.
5. Il termine per ricorrere al comitato provinciale e di novanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
6. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della
presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria.
7. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di
cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali ed
agli altri organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi
organi sencondo le procedure e le competenze previgenti.
8. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
9. Il direttore della competente sede dell'Istituto puo' sospendere
l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenziano
profili di illeggittimita'. In tal caso il provvedimento di
sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed
essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia,
il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione
o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene
comunque esecutiva.
10. Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma
dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
ART. 47
Contenzioso in materia di contributi
alle gestioni dei lavoratori autonomi).
1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attivita' commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in
materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti
alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni
provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di
novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita'
giudiziaria.
5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le
contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi
centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le
procedure e le competenze previgenti.
6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non
sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
ART. 48
(Sospensione della esecuzione delle decisioni adottate dai comitati).
1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo
comma, numeri 3 e 4, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2
della presente legge, sui ricorsi di loro competenza puo' essere
sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto, ove si
evidenzino profili di illegittimita'. Il provvedimento di sospensione
deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o
l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
ART. 49
(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed
assistenziali).
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto
ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e
stabilita sulla base dei seguenti criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello
spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;((7))
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135
del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n.
778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed
artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e
di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi
tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra
quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita'
varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a
domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a
condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di
famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si
debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i
datori di lavoro che svolgano attivita' plurime rientranti in settori
diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei
settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti
da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797.(5)
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma
234) che " Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della
legge 9 marzo 1989, n. 88."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 215) che "Con decorrenza dal
1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la
classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti
dal predetto articolo 49."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dalla L. 23 dicembre
2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che " A decorrere
dal 1 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge
9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono
inserite le seguenti: " ; delle lavanderie industriali"."
ART. 50
(Contenzioso in materia di classificazione
dei datori di lavoro).
1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la
classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle
norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso
al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere
presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il
provvedimento.
2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data
della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine
il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria.
3. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del
provvedimento impugnato.
ART. 51
(Norme generali sui ricorsi).
1. I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai
corrispondenti nuovi organi secondo la normativa preesistente; quelli
in seconda istanza pendenti, nelle materie di competenza
dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano
confermate le disposizioni in vigore in materia di termini per la
presentazione dei ricorsi amministrativi.
3. I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale
di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere,
cave e torbiere sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo
11 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.
ART. 52
(Prestazioni indebite).
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque,
integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle
gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in
ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di
errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,
siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si
fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero
delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1)
che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9
marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale,
definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione
da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura
della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente
competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente
percepite. "
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7
febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30
dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente
articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti
precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque
pendenti alla stessa data."
ART. 53
(Prestazioni gia' di pertinenza all'ENAOLI).
1. A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge e abrogato l'articolo 1-sexies del
decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che
fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di
pertinenza dell'ENAOLI.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai
comuni.
3. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al
settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al
Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.
ART. 54
(Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e
pensionistici).
1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a
richiesta esclusiva dell'interesato o di chi ne sia da questi
legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati
richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e
pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore
certificativo della situazione in essa descritta.
ART. 55
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro - INAIL).
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro.
2. L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie
alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di
imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione
all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi
ed erogazione delle prestazioni, realizzando una gestione del
patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo rendimento
finanziario. Alla medesima finalita' deve confermarsi l'azione di
controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.
3. All'articolo 1 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033,
modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 maggio 1947, n. 438, e' aggiunto il seguente punto: "6) il
Direttore generale".
4. Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista
dalle normative attuali, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della presente legge sono
estese all'INAIL per quanto compatibili con le sue competenze
istituzionali.
5. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000, N. 38)). Nel caso
in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si
da' luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero
delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso
in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di
assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle
somme a tale titolo puo' essere addebitato al funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
ART. 56
(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).
1. Il controllo parlamentare sull'attivita' degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e esercitato da
una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove
deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari
gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.
2. La Commissione vigila:
a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli
utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi
disponibili;
b) sulla programmazione dell'attivita' degli enti e sui risultati di
gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
c) sull'operativita' delle leggi in materia previdenziale e sulla
coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia
nazionale.
3. Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al comma 1
espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di
correlare l'attivita' gestionale degli enti medesimi con le linee di
tendenza degli interventi legislativi.
4. La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione
parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327,
relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.
5. La Commissione e costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 56, comma 4:
La legge 6 giugno 1973, n. 327, reca: "Modifiche delle
norme relative alla commissione di vigilanza della Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prevista
dall'art. 3, libro I, del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453".